LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo civile r.g. 4/98, proposto da Mirella Miroglio, rappresentata e difesa dall'avv. Finocchiaro, parte attrice appellante, contro circoscrizione di Torino, comune di Torino, Monica Cerutti, parti convenute appellate, e con l'intervento del procuratore generale della Repubblica, in persona del dott. Diego Amore. 1. - Premesso che l'oggetto di causa consiste nella decisione sulla ineleggibilita' o meno di un dipendente del comune di Torino alla carica di consigliere di un consiglio circoscrizionale del medesimo comune; che il primo giudice ha statuito nel senso della ineleggibilita', ed avverso alla sentenza anzidetta pende l'odierno processo; che negli scritti difensivi e nel corso dell'odierna discussione, in subordine, le parti hanno sollevato una questione di illegittimita' costituzionale. 2. - Ritenuto che l'art. 2, comma uno n. 7 della legge n. 23 aprile 1981, n. 154, dispone: "Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale circoscrizionale ... i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli..."; che, trattandosi di norma di carattere eccezionale in quanto pone limiti al diritto di elettorato passivo del cittadino, deve essere interpretata secondo stretto diritto giusta l'art. 14 prel.; che, tenuto conto del fatto che le circoscrizioni comunali sono strutturalmente prive di personale dipendente, dal momento che esso e' unicamente dipendente dal comune, il quale provvede ad assegnarlo alle varie circoscrizioni secondo le esigenze; che, facendo la norma riferimento ai dipendenti dei ridetti enti locali ed ai rispettivi consigli, esclude per cio' stesso dal novero degli organi elettivi considerati i consigli circoscrizionali con l'effetto - in astratto - di rendere eleggibili alla carica di consigliere circoscrizionale dipendenti comunali, pur se, magari, assegnati alla medesima circoscrizione nella quale sono eletti. 3. - Considerato che i consigli circoscrizionali costituiscono organi elettivi della circoscrizione, e sono dotati di poteri di rappresentanza politica locale e di amministrazione attiva, realizzata per il tramite dei dipendenti del comune alla stessa assegnati, sicche' si realizza la speciale situazione di un organo che opera a mezzo di dipendenti non propri; che in codesta situazione assume peculiare rilevanza il principio della trasparenza amministrativa in quanto mirata ad assicurare l'imparzialita' dell'amministrazione mediante la separazione fra soggetti controllanti e controllati, dal momento che i dipendenti comunali, in quanto o assegnati o potenzialmente assegnati alle circoscrizioni, vengono di fatto ad assumere, ove consiglieri circoscrizionali, entrambe le qualita' di soggetto controllante e controllato; che, inoltre, tale possibilita' loro derivante dalla legge dianzi citata si pone in conflitto con il principio di separazione del potere di indirizzo politico rispetto a quello di amministrazione come delineato in via generale dalla legge sulle autonomie locali (legge 8 giugno 1990, n. 142, artt. 51 e ss.), con l'effetto di operare, solo in tale fattispecie, una commistione invece generalmente vietata; che, sotto un diverso profilo, i medesimi dipendenti comunali si trovano a subire, ovvero a non subire, un limite di eleggibilita' a seconda che siano eletti ad un consiglio comunale ovvero ad un consiglio circoscrizionale, con un irragionevole diverso trattamento normativo, considerato che i poteri del consiglio circoscrizionale sono comunque una frazione dei medesimi poteri di cui dispongono i consigli comunali, ed in definitiva, spettanti al comune quale ente autarchico territoriale. 4. - Ritenuto che l'art. 2, comma uno n. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non dispone la ineleggibilita' di un dipendente comunale alla carica di componente di un consiglio circoscrizionale appare porsi in conflitto con il principio di cui all'art. 97, comma uno, della Costituzione, nel senso che non garantisce l'imparzialita' della amministrazione; con i principi di cui agli artt. 3 e 97, comma uno Cost., nel senso che non assicura anche nei confronti dell'ammnistrazione esercitata dagli organi decentrati di amministrazione, costituiti dai consigli circoscrizionali, la separazione fra potere di indirizzo politico e potere di amministrazione propria dei consigli comunali, cosi' attuando una irrazionale diversificazione di trattamento in relazione a quanto e' disposto per tali ultimi consigli; con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, nel senso che pratica un trattamento differenziato senza alcun criterio di ragionevolezza fra i medesimi dipendenti comunali, per i quali prevede la ineleggibilita' solo in riferimento ai consigli comunali e non anche ai consigli circoscrizionali, pur dotati entrambi di equivalenti poteri, salvo il diverso ambito territoriale; che la questione di illegittimita' costituzionale e' rilevante, dal momento che dalla sua decisione dipende l'accoglimento ovvero il rigetto dell'impugnazione proposta. 5. - Considerato che, di conseguenza, deve essere sollevata la questione di illegittimita' costituzionale, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, dell'art. 2, comma uno n. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non dispone espressamente la ineleggibilita' di un dipendente comunale alla carica di componente di un consiglio circoscrizionale in relazione agli artt. 97, primo comma, della Costituzione, 3 e 97, primo comma, della Costituzione, 3 della Costituzione, disponendosi altresi' la rimessione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente processo.